Concordato fallimentare e diritto di voto dei creditori privilegiati

Concordato fallimentare e diritto di voto dei creditori privilegiati
17 Novembre 2016: Concordato fallimentare e diritto di voto dei creditori privilegiati 17 Novembre 2016

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22045 del 31 ottobre 2016, la quale, richiamando il generale principio civilistico dell’inesatto adempimento della prestazione, allorquando vi sia ritardo nell’esecuzione della stessa, ha sostenuto l’impossibilità di assimilare il pagamento integrale ed immediato al pagamento integrale ma dilazionato e con corresponsione degli interessi. Considerato che comunque il pagamento integrale ma dilazionato, per quanto compensato dagli interessi, comporta comunque un sacrificio per i creditori privilegiati, a ciò consegue che costoro debbono poter partecipare al voto sulla proposta di concordato nei limiti della perdita consequenziale, ovvero per la quota chirografaria del loro credito.Sicchè, conclude l’Ecc.ma Corte, una volta determinata in misura percentuale l’entità di tale perdita, i creditori privilegiati mantengono il proprio diritto di voto nei limiti della predetta misura.

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